Pubblicato il Regolamento aggiornato
3 Febbraio 2026 / Documenti
Il 29 gennaio 2026 il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato alcune modifiche al Regolamento, che hanno decorrenza 2 febbraio 2026.
In particolare, gli interventi riguardano sia l’aggiornamento delle previsioni in materia di deducibilità dei contributi, in recepimento delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, sia il perfezionamento della disciplina relativa all’adesione dei familiari fiscalmente a carico e alla gestione delle designazioni dei beneficiari in caso di decesso dell’iscritto, con l’obiettivo di prevenire incertezze applicative e assicurare coerenza con il quadro normativo vigente.
In particolare, gli articoli oggetto di revisione sono i seguenti:
• Articolo 2.2 Adesione del familiare fiscalmente a carico
• Articolo 2.8 Deducibilità dei contributi a favore del fiscalmente a carico
• Articolo 6.15 Decesso dell’iscrittoL’art. 2.2 è stato modificato al fine di introdurre l’impossibilità di effettuare la designazione dei soggetti aventi titolo al riscatto in caso di premorienza sulla posizione del soggetto fiscalmente a carico minore di età.
L’art. 2.8 è stato modificato al fine di recepire la revisione del tetto di deducibilità prevista dalla Legge di Bilancio 2026. In particolare, il limite massimo di deduzione dei contributi versati ai fondi pensione è elevato da 5.164,57 euro a 5.300 euro annui. Si precisa che tale modifica troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2026, con effetto retroattivo sull’intero anno di imposta.
Infine, l’art. 6.15 è stato aggiornato per chiarire la disciplina delle designazioni di più soggetti tra loro alternativi e dei relativi effetti successori, precisando che:
• qualora l’aderente designi più soggetti tra loro alternativi, ciascun designato dovrà essere indicato con una percentuale pari al 100%, intendendosi che il soggetto designato in via successiva subentra esclusivamente nel caso di decesso del designato precedente alla morte dell’aderente;
• in caso di decesso del designato anteriormente alla morte dell’aderente, la posizione individuale sarà riscattata dai soggetti individuati dalla legge quali eredi dell’aderente;
• qualora, invece, il soggetto designato venga a mancare successivamente alla morte dell’aderente, il diritto alla quota a lui assegnata si trasmette per successione agli eredi del designato medesimo.
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