RITA: confermati i vantaggi fiscali
1 Gennaio 1970 / Novità
La Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) permette agli iscritti ad un fondo pensione di beneficiare di un doppio vantaggio:
- andare in pensione prima del raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia
- tassazione favorevole, con evidenti benefici fiscali
In questo approfondimento ci concentriamo sui vantaggi fiscali (confermati anche da una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate sul tema) riservati agli iscritti a Pegaso che scelgono di attivare la RITA.
Chi ha diritto alla RITA?
Attualmente sono previste due tipologie di RITA:
- RITA “5 anni”
- RITA “10 anni”
I requisiti per accedere alla RITA “5 anni” sono:
- almeno 5 anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare
- cessazione dell’attività lavorativa
- maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi
- requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza
I requisiti previsti per l’attivazione della RITA “10 anni”, invece, sono:
- almeno 5 anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare
- inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi
- maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi
La RITA viene quindi erogata dal momento della richiesta fino a quello del pensionamento per un periodo massimo di cinque anni o dieci anni , che si intendono compresi tra l’età anagrafica al momento della richiesta e quella prevista per la pensione di vecchiaia.
Qual è la tassazione per la RITA?
Gli importi richiesti in RITA sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (quindi tassazione non inferiore al 9%).
Una tassazione decisamente vantaggiosa se confrontata alle normali aliquote IRPEF applicate sul reddito complessivo, ma anche rispetto alle altre tipologie di prestazioni del fondo. L’agevolazione è infatti applicata su tutti gli importi accantonati e non solo su quelli versati successivamente al 2007 (come avviene ad esempio nel caso della prestazione pensionistica).
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Anzianità di iscrizione e tassazione
Come abbiamo accennato in precedenza, la tassazione del 15% si riduce per ogni anno di iscrizione successivo al quindicesimo.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, data la tipologia di prestazione prevista da RITA (il montante resta in gestione presso il fondo, sono possibili versamenti aggiuntivi, è ammessa la revoca ecc.), la tassazione applicata non può cristallizzarsi al momento della accettazione della richiesta della RITA.
L’aliquota di tassazione, quindi, continuerà a ridursi, in ragione all’aumentare dell’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della RITA medesima. Un ulteriore vantaggio per gli iscritti che decidano di attivare questa opzione.
RITA: flessibilità e vantaggi
Grazie alla RITA, gli iscritti a Pegaso, quindi, hanno l’opportunità di scegliere maggiore flessibilità al momento dell’uscita del mondo del lavoro, beneficiando di importanti vantaggi fiscali e tutelando la propria posizione presso il Fondo.