Pegaso può darti una mano in caso di esodo. È infatti possibile il riscatto parziale o totale della posizione
29 Ottobre 2013 / Novità
Circolare 9/2013
Cosa fare in caso di esodo ex art. 4 della legge n. 92 del 2012?
Ad ottobre 2013 Covip ha risposto positivamente al quesito posto da un Fondo in merito alla possibilità di applicazione dell’art. 14, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005 ai riscatti della posizione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ex art. 4 della legge n. 92 del 2012, affermando pertanto la fattispecie richiamata sia assimilabile al riscatto per mobilità.
In caso di esodo il lavoratore non è obbligato a riscattare la sua posizione presso il Fondo pensione, ma può decidere se aspettare o procedere immediatamente.
Pertanto potrà:
1) rimanere iscritto al Fondo e attendere il pensionamento;
2) riscattare l’intera posizione;
3) riscattare parzialmente la posizione (al 50%).
Per approfondire la tematica, prendi visione della Circolare o contatta il Fondo, sarà a disposizione per ulteriori necessità di chiarimento.
La modulistica necessaria è disponibile a questo link