Aggiornamento dello Statuto e della Nota Informativa
31 Luglio 2026 / Documenti
Nel corso del CdA del 20 luglio 2026 sono state approvate delle modifiche allo Statuto e alla Nota informativa, che saranno in vigore dal 31 luglio 2026. È stato inoltre predisposto un supplemento alla Nota Informativa.
Le modifiche allo Statuto riguardano i seguenti articoli:
• art. 5 co. 5 – introdotta, accanto alla modalità esplicita, l’adesione automatica;
• art. 5 – si introduce il comma 6, relativo agli aderenti taciti, individuati nei lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026 che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nella versione antecedente alla riforma di cui alla legge 23 dicembre 2025, n. 199, circa il conferimento del TFR maturando;
• art. 6 co. 1 – modifica della formattazione da “Profilo Life Cycle” a “profilo life cycle”, con differente definizione del profilo quale percorso o linea di investimento caratterizzato da differenti profili di rischio-rendimento in funzione dell’orizzonte temporale e dell’età anagrafica degli aderenti;
• art. 6 co. 2 – introdotto il termine del 30 giugno 2026 per il conferimento tacito del TFR nel comparto garantito; sostituito il termine “comparto” con “profilo di investimento”; aggiornato il riferimento dal comma 3.3 al comma 4; inserito il rinvio alla Nota informativa per le caratteristiche del comparto garantito;
• art. 6 – si introduce il comma 3, relativo al profilo life cycle di cui all’art. 8, comma 9, del Decreto, destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore versati a seguito di adesioni automatiche successive al 30 giugno 2026, con facoltà di trasferimento ad altro profilo di investimento nel rispetto del periodo minimo di permanenza di cui al comma 4. I commi successivi sono conseguentemente rinumerati;
• art. 6 co. 4, ex co. 3 – adeguamento della formattazione coerente con il co. 1;
• art. 7 co. 1 lett. b.2 – specificato che le spese indirette gravano sul/i comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale;
• art. 7 co. 1 lett. d – sostituito “delle rendite” con “della rendita vitalizia”, in coerenza con le nuove forme di erogazione;
• art. 7 co. 1 – si introduce la lettera d-bis, relativa alle spese per la gestione finanziaria delle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia (rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili), in coerenza con l’introduzione di tali nuove forme di erogazione all’art. 11;
• art. 8 co. 2 – adeguamento formale del riferimento al Decreto;
• art. 8 – si introducono i commi 3 e 4, che disciplinano rispettivamente la devoluzione del TFR maturando in caso di adesione tacita e la devoluzione del TFR maturando, unitamente alla contribuzione del datore di lavoro e del lavoratore, in caso di adesione automatica, prevedendo l’esonero dalla contribuzione a carico del lavoratore qualora la retribuzione annua lorda risulti inferiore al valore dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Al comma 5 (già comma 3) si integra la disciplina delle adesioni contrattuali, prevedendo che, qualora l’aderente destinatario del contributo contrattuale aderisca in modalità automatica, la relativa contribuzione sia investita nel profilo life cycle di cui all’art. 6, comma 3;
• art. 8 co. 5, ex co. 3 – aggiornato il riferimento al comma 5 dell’art. 5; sostituito “comparto” con “profilo di investimento”;
• art. 10 co. 5 – aggiunto il riferimento ai commi 3 o 4; sostituito “comparto” con “profilo”;
• art. 10 co. 7 – al comma 7 si specifica che, in caso di utilizzo parziale della RITA, la prestazione pensionistica può essere richiesta solo a seguito della cessazione dell’erogazione della RITA parziale;
• art. 10 co. 11 – eliminato l’inciso “in capitale e in rendita”;
• art. 10 co. 12 – sostituito “rendita” con “rendita vitalizia”;
• art. 11, titolo – da “Erogazione della rendita” a “Erogazione delle prestazioni pensionistiche”;
• art. 11 co. 1 e co. 3 – sostituito “rendita” con “rendita vitalizia”;
• art. 11 – la modifica di maggior rilievo riguarda l’introduzione, al comma 4, delle nuove forme di erogazione delle prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia previste dalla riforma di cui alla legge 199/2025. Si introducono conseguentemente: al comma 5, il termine di 90 giorni per l’erogazione diretta di tali prestazioni, con sospensione in caso di documentazione incompleta; al comma 5-bis, un regime transitorio, non oltre il 31 dicembre 2026, per l’adeguamento dei sistemi e dei processi operativi del Fondo; al comma 6, la non cumulabilità e l’irrevocabilità di tali prestazioni, salvo conversione in rendita vitalizia immediata o trasferimento ad altra forma pensionistica; al comma 7, l’obbligo per l’aderente di individuare, al momento della richiesta, i soggetti designati in caso di decesso del beneficiario; al comma 8, il divieto di richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o RITA nel corso dell’erogazione, salvo la variazione del profilo di investimento nel rispetto del periodo minimo di permanenza; al comma 9, il divieto di ulteriore contribuzione nel corso dell’erogazione, salvo l’attivazione di un nuovo rapporto di lavoro con versamento del TFR; al comma 10, il rinvio alla Nota informativa per la descrizione delle relative modalità di funzionamento;
• art. 18 – si modifica il comma 6, introducendo, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 28 giugno 2026, la durata quinquennale del mandato degli Amministratori in luogo del triennio; si introduce il comma 7, che limita a due i mandati consecutivi rinnovabili, non computando i mandati completati prima del 28 giugno 2026; si introduce il comma 8, che disciplina la scadenza degli Amministratori alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica;
• art. 22 – si modifica il comma 1 relativo alle modalità di elezione del Presidente e del Vice Presidente, eliminando il criterio dell’alternanza tra rappresentanti dei lavoratori/lavoratrici e delle imprese associate e prevedendo che entrambe le cariche siano elette dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti;
• art. 23 – in coerenza con quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, si introduce, a decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026, la durata quinquennale del mandato (comma 6); si introducono i commi 7 e 8, che replicano, rispettivamente, il limite di due mandati consecutivi rinnovabili (non computando i mandati completati prima del 28 giugno 2026) e la disciplina della scadenza dei Sindaci alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica;
• art. 34 co. 1 – sostituito “associazione” con “adesione esplicita” e “presentazione” con “sottoscrizione” del modulo di adesione;
• art. 34 co. 8 – eliminato il riferimento alle adesioni contrattuali;
• art. 34 – si introducono i commi 9 e 10, che disciplinano rispettivamente le comunicazioni dovute dal Fondo all’aderente in caso di adesione automatica (con indicazione del profilo life cycle in cui sono investiti i contributi) e in caso di adesione contrattuale (con indicazione del profilo a cui affluiscono i relativi contributi), in coerenza con l’introduzione di tali nuove modalità di adesione.
Il documento nella versione integrale a questo link.
Per quanto riguarda la Nota informativa le modifiche interessano:
• Parte I – “Informazioni chiave per l’aderente” – Scheda “Presentazione” – Paragrafo “Le opzioni di investimento”: aggiornamento della tabella relativa al Comparto Garantito, precisando che per adesioni tacite si intendono quelle relative ad assunzioni avvenute entro il 30 giugno 2026; aggiornamento del testo relativo al Profilo Life Cycle, specificando che tale opzione si attiva automaticamente sia in caso di aderente esplicito che non effettua alcuna scelta del comparto di investimento sia in caso di adesione automatica. In quest’ultimo caso l’aderente potrà modificare il comparto prescelto senza essere soggetto al periodo minimo di permanenza;
• Parte I – “Informazioni chiave per l’aderente” – Scheda “Presentazione” – Paragrafo “I Comparti” – Comparto Garantito: inserimento della precisazione secondo cui le adesioni tacite sono quelle relative ad assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2026;
• Parte I – “Informazioni chiave per l’aderente” – Scheda “Presentazione” – Paragrafo “Cosa fare per aderire”: aggiornamento della sezione con l’introduzione delle modalità di adesione automatica;
• Parte I – “Informazioni chiave per l’aderente” – Scheda “I destinatari e i contributi”: sostituzione del riferimento all’adesione tacita con quello all’adesione automatica; integrazione delle tempistiche di decorrenza e della misura della contribuzione prevista in caso di adesione automatica per tutti i contratti collettivi destinatari del Fondo;
• Parte II – “Le informazioni integrative” – Scheda “Le opzioni di investimento” – Paragrafo “Che cosa si investe”: aggiornamento del riferimento all’adesione esplicita e inserimento delle informazioni relative alla decorrenza della contribuzione in caso di adesione automatica; nel paragrafo “La scelta del profilo” viene inoltre precisato che il comparto di destinazione delle adesioni automatiche è il Profilo Life Cycle;
• Parte II – “Le informazioni integrative” – Scheda “Le opzioni di investimento” – Paragrafo “I comparti” – Comparto Garantito: precisazione che il riferimento alle adesioni tacite riguarda esclusivamente quelle relative ad assunzioni antecedenti il 30 giugno 2026;
• Parte II – “Le informazioni integrative” – Scheda “Le informazioni sui soggetti coinvolti”: aggiornamento degli indirizzi dei gestori Allianz Global Investors GmbH e CDP Real Asset SGR S.p.A., nonché del nominativo del gestore Neuberger Berman AIFM Sarl;
• Aggiunta del Supplemento in materia di prestazioni pensionistiche.
Il documento nella versione integrale a questo link.
