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Circolare 8/2017 – Chiarimenti relativi al versamento dei premi di produttività a Pegaso

16 Maggio 2017 / Novità

In relazione al grande interesse suscitato dalla Circolare 7/2017 e alle richieste di chiarimenti ricevute, si ritiene opportuno fornire alcune delucidazioni che permettano di rendere maggiormente chiaro il significato della novità. 

In primo luogo è opportuno ricordare che la Circolare 7/2017 si è resa necessaria per permettere di rendere operativa una previsione normativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2017 in relazione al trattamento fiscale agevolato in caso di destinazione del premio di produttività alla previdenza complementare. 

Prima di tale novità normativa era già possibile versare il premio di produttività al fondo pensione. In questo caso il versamento assumeva la qualifica di un contributo deducibile al pari degli altri e quindi non aveva necessità di una specifica modalità dichiarativa da parte dell’azienda. 

Il regime fiscale di maggior favore, che ha previsto la completa esenzione dei premi di produttività sia in fase di versamento sia in fase di prestazione, ha reso necessario per il fondo pensione la modifica dei tracciati per le dichiarazioni periodiche da parte delle aziende. 

 

Fatta questa premessa, si vuole rispondere a due quesiti che ci sono stati posti da più parti:  

1) È necessario un accordo collettivo per poter beneficiare del miglior trattamento fiscale previsto dalla Legge di Stabilità 2017? 

, come ricordato dalla Circolare 28/E/2016, “il comma 187 della legge di Stabilità prevede che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di lavoro dipendente, introdotte dalla stessa legge di Stabilità (commi da 182 a 191), le somme e i valori per i quali può applicarsi l’imposta sostitutiva, e quindi sia i premi di risultato rispondenti ai criteri definiti dal Decreto che gli utili da distribuire, devono essere “erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”

2) La destinazione del premio di produttività alla previdenza complementare deve essere prevista esplicitamente da tali accordi, affinché sia ammissibile la richiesta del lavoratore di destinare parte o tutto il premio al fondo pensione? 

Gli accordi collettivi devono esplicitare la possibile destinazione del premio di produttività alla previdenza complementare, definendo altresì le modalità operative che dovranno essere adottate per esprimere tale scelta (tempistica, modalità di scelta, …). 
 
Per approfondire consulta la Circolare 8/2017 in allegato.