Settembre: hai fatto il punto sulla tua pensione?
Settembre è un buon momento per fare il punto sui propri obiettivi e pensare anche al futuro. Con…
SCOPRI DI PIÙ26 Aprile 2017
Come anticipato con la Circolare 10/2016, la Legge di Stabilità 2017 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, con i commi da 188 a 192 della legge 232/2016, la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA), in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica).
Con la Circolare n. 1174 del 22 marzo 2017 la Covip ha chiarito come rendere operativa questa nuova prestazione, richiedendo ai fondi pensione di prevedere un documento specifico per la RITA e un modulo per la relativa richiesta, al fine di chiarire il funzionamento per gli iscritti al fondo pensione. Oltre alla cessazione del rapporto di lavoro, i requisiti per accedere a tale prestazione dovrebbero essere i seguenti:
La sussistenza dei predetti requisiti sarà appositamente attestata dall’INPS, come previsto dall’art. 1, comma 168, della Legge 232/2016 e, quindi, chi è interessato a fruire della RITA dovranno necessariamente produrre l’apposita certificazione dell’INPS.
Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto tali documenti nella riunione del 20 aprile 2017 e verranno resi disponibili agli iscritti, non appena saranno emanati i decreti attuativi dell’APE, presupposto funzionale e necessario per l’erogazione della rendita temporanea, al fine di determinare in maniera certa le modalità di accesso a tale nuovo regime temporaneo.
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