Arriva l’erogazione frazionata: aggiornati i documenti del Fondo
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Arriva l’erogazione frazionata: aggiornati i documenti del Fondo

2 Novembre 2026

Il 30 ottobre 2026 il Consiglio di Amministrazione di Fondo Pegaso ha approvato le modifiche ai seguenti documenti:

  • Statuto
  • Supplemento alla Nota informativa
  • Regolamento
  • Documento sulle rendite
  • Documento sul regime fiscale

Le modifiche introducono una nuova prestazione pensionistica, l’erogazione frazionata. Al momento della pensione puoi già scegliere come ricevere quanto hai accumulato: in rendita vitalizia, in capitale, con la rendita a durata definita o con i prelievi liberamente determinabili. Ora si aggiunge questa nuova possibilità.

Con l’erogazione frazionata ricevi la tua posizione a rate, per un numero di anni che scegli tu al momento della richiesta, con un minimo di cinque anni. Le rate possono essere trimestrali o annuali. Fino al termine dell’erogazione, la parte non ancora pagata resta investita nel Fondo, nel profilo che hai scelto, o nel profilo Garantito se non indichi nulla. Per questo l’importo delle rate può variare in base ai risultati della gestione. Se nel frattempo vieni a mancare, il capitale residuo va alle persone che avrai indicato nella richiesta.

L’erogazione frazionata è flessibile, ma non ti protegge dal rischio di vivere più a lungo del periodo scelto: terminate le rate, non ricevi più nulla dal Fondo. Anche la tassazione è diversa da quella delle altre prestazioni. Si applica una ritenuta del 20%, che scende fino al 15% in base agli anni di partecipazione alla previdenza complementare. Per le altre prestazioni l’aliquota parte invece dal 15% e può scendere fino al 9%.

Puoi abbinare l’erogazione frazionata a una parte in capitale, fino al 50%, ma non ad altre forme di rendita. Una volta avviata non si può revocare. Puoi però sempre decidere di trasformare il capitale residuo in una rendita vitalizia.

Il Fondo sta completando l’adeguamento dei propri sistemi, come previsto dalle Istruzioni COVIP, e i pagamenti partiranno al termine di questo adeguamento, comunque entro il 31 dicembre 2026. Gli aggiornamenti in merito saranno pubblicati sul sito.

Ecco nel dettaglio cosa cambia in ciascun documento. Li trovi tutti nella sezione “Documenti” del sito.

Statuto
All’art. 11 lo Statuto inserisce l’erogazione frazionata tra le forme in cui puoi ricevere la prestazione pensionistica. Ne indica anche le regole di base: la prestazione non dipende dalla tua speranza di vita, viene pagata per un periodo che scegli tu al momento della richiesta e questo periodo non può essere inferiore a cinque anni.

Regolamento
All’art. 6.3 (Importo della prestazione pensionistica complementare) l’erogazione frazionata entra nell’elenco delle prestazioni che puoi richiedere (comma 1). Il nuovo comma 4-bis stabilisce la durata minima di cinque anni e la possibilità di scegliere rate trimestrali o annuali. I commi 2 e 5 estendono alla nuova prestazione le regole già previste per la rendita a durata definita e i prelievi: puoi abbinarla a una parte in capitale, il capitale residuo resta investito nel Fondo, alla richiesta devi indicare chi riceverà il capitale residuo in caso di decesso e, durante l’erogazione, non puoi più effettuare versamenti né chiedere anticipazioni.

Supplemento alla Nota informativa
Nella tabella “Le prestazioni pensionistiche”, alla voce “Altre prestazioni”, trovi ora anche l’erogazione frazionata, con le sue caratteristiche e i punti di attenzione. La sezione “Modalità di funzionamento delle altre prestazioni” spiega come funziona: durata, periodicità delle rate e andamento del capitale in gestione. Nella sezione “I costi nella fase di erogazione” è indicato che sul capitale ancora investito si applicano le spese di gestione finanziaria del profilo scelto, come per le altre prestazioni pagate dal Fondo.

Documento sulle rendite
Nella sezione “La rendita vitalizia” l’erogazione frazionata è aggiunta all’elenco delle prestazioni che puoi scegliere. La sezione “Le altre prestazioni pensionistiche” la descrive nel dettaglio e spiega in particolare il rischio di scegliere una durata breve: il capitale potrebbe esaurirsi prima della fine del pensionamento.

Documento sul regime fiscale
Nella sezione “Prestazioni” è illustrata la tassazione dell’erogazione frazionata, prevista dall’art. 11, comma 6-ter, del D.Lgs. 252/2005. Sulla parte imponibile si applica una ritenuta del 20%, che si riduce di 0,25 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 15%. È diversa dalla tassazione delle altre prestazioni pensionistiche, che parte dal 15% e può scendere fino al 9%.

Prima di decidere, ti consigliamo di leggere con attenzione il Supplemento alla Nota informativa, che mette a confronto tutte le prestazioni con i loro vantaggi e i punti di attenzione.

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