Aderire conviene?
22 Luglio 2022 / Novità
Qualche giorno fa abbiamo pubblicato sui nostri canali social una tabella con il confronto fra quanto accantonato da un iscritto di Pegaso dal 1999 e la somma che lo stesso lavoratore avrebbe maturato mantenendo il Tfr in azienda e non iscrivendosi alla previdenza complementare.
Il confronto ha suscitato interesse e anche qualche polemica, come è comprensibile.
Il confronto di idee su questi temi è per noi fondamentale; per questo abbiamo deciso di approfondire ulteriormente la tematica, fornendo diversi scenari per permettere una valutazione più ampia e trasparente possibile.
Le caratteristiche del lavoratore
Il confronto che abbiamo evidenziato è costruito su un lavoratore a cui è applicato il CCNL elettrico nel periodo di tempo che intercorre tra il 1° novembre 1999 e il 31 maggio 2022 (ultimo valore quota certificato al momento della costruzione del confronto).
Nella colonna di sinistra sono indicate le somme relative al lavoratore che ha deciso di iscriversi a Fondo Pegaso, nella colonna di destra, invece, è evidenziata la situazione del lavoratore che ha mantenuto il Tfr in azienda.
I dati della tabella
Prima di iniziare, una premessa rispetto ai costi. Nell’esempio tutti i costi sono già stati sottratti dall’importo accantonato. In piena trasparenza, quindi, tutte le somme riportate nella colonna “iscritto” sono già al netto degli stessi.
Tutti i dettagli sui costi applicati sono disponibili qui.
Esaminiamo ora i dati presenti nella tabella, riga per riga.
TFR MATURATO
Questo è l’importo del Tfr maturato nel periodo, secondo quanto previsto dal contratto di lavoro. L’importo tra i due lavoratori a confronto è identico.
RENDIMENTI
Gli importi destinati al Fondo vengono investiti e maturano rendimenti finanziari. Il nostro iscritto dal momento dell’iscrizione è sempre rimasto nel comparto Bilanciato che ha un rischio di investimento medio (70% Obbligazionario – 30% Azionario).
In questo caso, per effetto dell’investimento di lungo periodo, il lavoratore iscritto ha maturato un importo sensibilmente maggiore rispetto al non iscritto che, invece, ha beneficiato della sola rivalutazione del Tfr prevista per legge (1,5% + il 75% della variazione dell’indice Istat FOI rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente).
Questa situazione si è verificata in un periodo durante il quale i mercati finanziari hanno avuto anche dei momenti negativi, basti pensare, a titolo di esempio, alla bolla “subprime” e alla crisi del debito europeo.
Ciò significa che tutte le posizioni hanno o avranno gli stessi rendimenti?
No. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri, quindi non è consigliabile fare valutazioni di investimento utilizzando esclusivamente il passato. Quello che però vediamo dall’analisi dei dati è che, nel lungo periodo (che è il periodo “normale” da considerare per un investimento di natura previdenziale come il fondo pensione), sono ampiamente superiori alla rivalutazione del Tfr.
Se vuoi maggiori informazioni sui rendimenti, abbiamo appena pubblicato il video di aggiornamento del secondo trimestre 2022, nel quale esaminiamo gli effetti dell’incertezza del contesto economico-sociale che stiamo vivendo.
CONTRIBUTO LAVORATORE
L’iscritto alla previdenza complementare può decidere di versare, oltre al Tfr, anche una contribuzione a proprio carico per alimentare il risparmio previdenziale accantonato nel fondo pensione. È una scelta libera che porta con sé alcuni vantaggi che nel corso dell’articolo vedremo.
Nell’esempio, il lavoratore versa un contributo pari al 2%.
In alcuni casi il versamento al fondo del lavoratore viene associato ad un “costo” per il lavoratore stesso, ma crediamo che questa sia un distorsione. È un risparmio a tutti gli effetti (su cui maturano rendimenti finanziari come indicato nel punto precedente) ed è “libero”. Il lavoratore può decidere di attivare o disattivare tale versamento in assoluta libertà.
Dicevamo dei vantaggi; il primo: il versamento al fondo pensione è deducibile fiscalmente. Ciò significa che il lavoratore beneficerà di un risparmio fiscale sull’IRPEF.
Il secondo vantaggio: attivando il versamento del proprio contributo, il lavoratore avrà diritto a un importo aggiuntivo versato al fondo a carico dell’azienda, altrimenti perso.
Sono questi i motivi per cui nell’esempio pubblicato sui nostri social, nella colonna “non iscritto”, avevamo indicato un importo pari a zero, ipotizzando che il lavoratore non avesse attivato uno strumento di risparmio alternativo al Fondo.
In tutti i casi, comunque, il lavoratore non iscritto non avrebbe beneficiato del vantaggio fiscale: la deducibilità è riconosciuta solo a versamenti effettuati alla previdenza complementare e non verso altri strumenti di natura finanziaria.
CONTRIBUTO AZIENDA
Come evidenziato in apertura, il lavoratore considerato lavora nel settore “elettrico” il cui contratto prevede, a fronte dell’attivazione del versamento da parte dell’iscritto, un contributo a carico del datore di lavoro pari all’1,21% della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr a cui si aggiungono 17 € in cifra fissa ogni mese per 14 mensilità.
Per i lavoratori iscritti l’importo del versamento, come detto, è definito dal contratto collettivo e a questo link, all’interno della Scheda “I destinatari e i contributi”, trovi maggiori dettagli.
Tale contributo è previsto solo per chi aderisce ad un fondo pensione contrattuale (quindi non a Fondi Aperti o Polizze Assicurative di natura previdenziale), di conseguenza l’importo per il lavoratore non iscritto sarà sempre pari a zero.
PREMIO DI RISULTATO
La normativa prevede, per il lavoratore iscritto, la possibilità di versare il premio di risultato al Fondo. Una scelta, anche in questo caso, che porta con sé benefici fiscali. All’importo così versato, infatti, non sono applicate imposte, né al momento del versamento, né quando si chiederà una prestazione al fondo (entro il limite di 3.000 € all’anno).
Nell’esempio, il PDR non è stato rappresentato nella colonna “non iscritto” perché abbiamo avanzato l’ipotesi che, ottenendo il premio in busta, il lavoratore lo avrebbe speso e non risparmiato per la propria pensione.
In ogni caso, il lavoratore non iscritto non avrebbe beneficiato del vantaggio fiscale.
Il confronto aggiornato
A fronte di queste considerazioni dei punti precedenti, in particolare rispetto al “contributo lavoratore” e al “premio di risultato” abbiamo ipotizzato una nuovo confronto.
Per massima trasparenza non abbiamo evidenziato l’impatto della fiscalità negli importi indicati nella colonna “non iscritto” alle voci contributo lavoratore e premio di risultato, questi importi nella realtà sarebbero stati inferiori.
Nella tabella qui sotto, pur in considerazione di questo, la situazione appare chiara, con il vantaggio legato all’iscrizione al fondo che rimane considerevole:
La tassazione
Nella tabella non lo abbiamo evidenziato, ma al momento della richiesta di prestazione pensionistica, l’iscritto al fondo beneficerà di una tassazione agevolata sugli importi versati dal 2007 in poi.
Il vantaggio è considerevole.
Al lavoratore “non iscritto”, al momento della liquidazione del Tfr da parte dell’azienda verrà applicata, sul tfr stesso, una tassazione almeno del 23%, che cresce all’aumentare del reddito.
Il lavoratore “iscritto”, invece, avrà diritto ad una tassazione massima del 15%, che si riduce ulteriormente se si rimane iscritti più di 15 anni (dello 0,30% all’anno fino a un minimo del 9%).
Il “conto” è presto fatto: l’iscritto a Pegaso, sugli importi versati dal 2007 in poi, pagherà almeno un 8% di tasse in meno.
A questo punto… Secondo te aderire conviene?
Con questo approfondimento, ci auguriamo di aver presentato al meglio la situazione e aver contribuito a chiarire eventuali dubbi.
Crediamo nell’importanza del confronto. Se necessiti di ulteriori approfondimenti, vuoi entrare ancor più nel dettaglio degli importi o vuoi valutare un confronto su periodi diversi, non esitare a contattarci!
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ e l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’, della Nota informativa